Quando la valutazione della condotta del detenuto ai fini della liberazione anticipata può estendersi negativamente anche ai semestri contigui?

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Cass. pen., sez. I, 18/03/2025 (ud. 18/03/2025, dep. 10/04/2025), n. 14184 (Pres. Siani, Rel. Centonze)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, ai fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, può estendersi in negativo anche ai semestri contigui.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento con cui era stata respinta un’istanza di concessione della liberazione anticipata.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del reclamante il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 54 legge 26 giugno 1975, n. 354 (T.U. stup.), conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con un percorso argomentativo (stimato) incongruo, che (ad avviso del ricorrente) non aveva tenuto conto del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal ricorrente durante l’esecuzione delle frazioni detentive controverse.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai «fini della concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave, idoneo a far presumere che non abbia partecipato in modo pieno ed incondizionato all’opera di rieducazione per tutto il periodo in valutazione» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011; in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013).

I risvolti applicativi

Per la concessione della liberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto viene generalmente frazionata per ciascun semestre.

Tuttavia, questa valutazione può estendersi anche ai semestri contigui in modo negativo, nel caso in cui il condannato abbia avuto un comportamento particolarmente grave dato che un comportamento di tale entità può fare presupporre che il detenuto non abbia partecipato in modo pieno e incondizionato al processo di rieducazione durante l’intero periodo preso in esame, compromettendo la valutazione positiva necessaria per la concessione del beneficio.

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