Cass. pen., sez. I, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 15/01/2026), n. 1748 (Pres. Santalucia, Rel. Calaselice)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto possano formare oggetto d’impugnazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento di un reclamo proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza competente che aveva concesso un permesso ex art. 30, comma 2, ord. pen., e segnatamente concedendo al condannato il permesso di necessità per la durata di quattro giorni, in regime di detenzione domiciliare.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che deduceva vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza e illogicità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale i provvedimenti in materia di permessi con scorta del detenuto non possono formare oggetto d’impugnazione da parte dell’interessato, atteso che si tratta di decisioni rimesse alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza (così: Cass. pen., Sez. 1, n. 29372 del 27/06/2001).
I risvolti applicativi
I provvedimenti degli organi di sorveglianza in materia di permessi con scorta non sono impugnabili dall’interessato, in quanto espressione di valutazioni discrezionali del magistrato di sorveglianza.







