Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione contro il decreto sulle opposizioni allo stato passivo e le impugnazioni dei crediti nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi?

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Cass. pen., sez. VI, 12/11/2024 (ud. 12/11/2024, dep. 30/01/2025), n. 3899 (Pres. Villoni, Rel. Tripiccione)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione contro il decreto sulle opposizioni allo stato passivo e le impugnazioni dei crediti nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava un’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso un’ordinanza di esclusione dei crediti vantati nei confronti di una società a responsabilità limitata sottoposta a confisca.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione l’opponente, il quale deduceva l’apparenza, nonché la contraddittorietà ed illogicità, della motivazione del provvedimento impugnato in quanto fondato esclusivamente sulla asserita discordante numerazione delle fatture.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservavano in via preliminare che, in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159[1], per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10[2] e 27[3], stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022).

I risvolti applicativi

Il ricorso per Cassazione, contro il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi, può essere proposto per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011, senza applicare le limitazioni degli artt. 10 e 27 di quello stesso decreto.

[1]Ai sensi del quale: “All’esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione”.

[2]Secondo cui: “1.  Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d’appello, anche per il merito. 1-bis.  Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale. 2.  Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta. 2-bis.   La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10-quater, primo periodo. 2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali. 3.  Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3-bis.   In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste. 4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza”.

[3]Alla stregua del quale: “1.  I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l’applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. 2.  Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l’esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. 3.  I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l’esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede. 3-bis.  I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l’esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva. 4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia. 5.  Dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. 6.  In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l’articolo 24, comma 2. 6-bis.   Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell’articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso”.

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