Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/07/2024), n. 31164 (Pres. Siani, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per l’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione degli addebiti costituisce una ragione ostativa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, cui, ai «fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019) dato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione.
I risvolti applicativi
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione degli addebiti non costituisce una ragione ostativa, essendo invece importante valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, poiché rileva l’evoluzione della personalità per un ottimale reinserimento sociale.
Ad ogni modo, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere negativamente valutata se indica persistenza di un atteggiamento giustificativo del comportamento antidoveroso, sintomatico di una mancata risposta al processo di rieducazione..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31164 Anno 2024
Presidente: SIANI VINCENZO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 29/03/2024
Data Deposito: 30/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. L. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), formulata da L. C., in relazione alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflitta, per il reato di bancarotta fraudolenta, con sentenza del 1° giugno 2017, irrevocabile il 27 febbraio 2019.
A ragione della decisione, il Tribunale richiamava la mancata ammissione del dolo del delitto, sicché riteneva che il detenuto non avesse maturato un sufficiente grado di revisione critica del proprio passato criminale; reputava inoltre generica la disponibilità del condannato a svolgere attività riparative nei confronti della società e segnalava l’assenza di «offerta di risarcimento dei danni conseguenti al reato, nonostante la gravità e l’imponenza della condanna».
Concludeva, pertanto, che il condannato non era meritevole dell’ampia misura alternativa invocata.
2. C. propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia avv. G. B., affidato a un unico, articolato motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e vizio di illogicità della motivazione.
L’affermazione secondo la quale il condannato non avrebbe neppure iniziato un percorso di revisione critica e che avrebbe prestato una generica disponibilità al svolgere attività in favore della società la genericità non trovano riscontro in quanto si legge nella relazione dell’equipe trattamentale, i cui indici ampiamente positivi, che hanno fatto esprimere parere favorevole alla concessione della misura alternativa, sono stati trascurati.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuta con requisitoria scritta depositata il 12 marzo 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorsoè fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo evidenzia, invero, il lamentato profilo d’illogicità e non è adeguatamente radicata nelle risultanze del procedimento.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, omissis, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, omissis, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, omissis, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, omissis, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non
prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni
negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, omissis, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire (nell’alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, omissis Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, omissis, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano
sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
2. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato che non vi fosse quel nucleo minimo di prognosi favorevole per l’accesso alla misura alternativa sulla scorta di affermazioni errate in diritto e, comunque, in conformità a dati parziali.
Quanto alla non adeguata revisione critica, alla disponibilità a svolgere attività in favore della collettività e a quella lavorativa le affermazioni contenute nel … nella relazione di sintesi, che da’ atto delle seguenti circostanze di fatto: i) l’utente può attingere ad un lavoro stabile; ii) ha improntato la sua vita al rispetto delle regole e una sana progettualità, dedicandosi all’attività lavorativa e alla cura dei rapporti con figli e nipoti; iii) «nega un atteggiamento doloso circa il reato che lo vede coinvolto, ma accetta le conseguenze di un agito colpevole, in quanto ha vigilato in maniera superficiale rispetto al suo compito di amministratore»; iv) si è impegnato a svolgere attività di volontariato presso un
ente a scelta. La stessa relazione, sulla scorta di tali elementi, in considerazione dell’indagi socio-familiare espletata, ritiene che C. possa fruire adeguatamente della misura alternativa richiesta e rispettare con serietà le prescrizioni.
In definitiva, la motivazione del Tribunale di sorveglianza si risolve in un’assertiva valorizzazione del reato commesso, senza fornire alcuna coerente indicazione delle ragioni persistentemente ostative, tali da escludere quam minime l’avvio di un processo di revisione critica …
Pertinente si ritiene, sul punto, l’arresto di legittimità secondo cui «Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, omissis, Rv. 274993). Ai fini della concessione dei benefici penitenziari, invero, la mancanza di senso critico verso le condanne subite può essere valutata negativamente qualora sia espressione della persistenza di un atteggiamento mentale del condannato giustificativo del proprio comportamento antidoveroso, e quindi sintomatico di una mancata risposta positiva al processo di rieducazione; ciò non pare riscontrabile nel caso di specie
3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev’essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 29 marzo 2024







