Nel caso di esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale di sorveglianza deve determinare la durata della pena residua da espiare?

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Cass. pen., sez. I, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41554 (Pres. Rocchi, Rel. Aliffi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza debba determinare la durata della residua pena detentiva da espiare.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava un’opposizione proposta avverso un provvedimento, con cui il Tribunale di Sorveglianza medesimo aveva dichiarato l’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al predetto, ed aveva quantificato la pena residua ancora da espiare in mesi tre, ammettendo all’uopo al regime di detenzione domiciliare.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione nella parte in cui era stata dichiarata non estinta la pena per un reato presuntivamente commesso dopo l’affidamento in prova.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato il seguente principio di diritto: “nel caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a dichiarare non estinta la pena, ma deve altresì determinare la durata della residua pena detentiva da espiare, prendendo in considerazione, in maniera puntuale, l’entità delle specifiche circostanze poste a fondamento del giudizio di negatività della prova, in quanto l’irrogazione di sanzioni che si aggiungono a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di responsabilità del soggetto non può avvenire senza una valutazione della qualità, gravità, estensione temporale e relazione di proporzionalità con l’aggravamento sanzionatorio delle condotte violatrici poste a giustificazione dell’accertamento di detto risultato negativo”.

I risvolti applicativi

In caso di esito negativo della prova, il Tribunale di sorveglianza deve determinare la durata della pena residua da espiare, valutando in modo puntuale le circostanze che giustificano la negatività dell’affidamento, considerando la proporzionalità tra le circostanze aggravanti e la sanzione detentiva.

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