L’omesso avviso della data di udienza nel procedimento di sorveglianza è causa di nullità?

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Cass. pen., sez. I, 30/10/2024 (ud. 30/10/2024, dep. 13/02/2025), n. 6061 (Pres. Boni, Rel. Toscani)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel procedimento di sorveglianza, l’omesso avviso della data di udienza, tanto all’interessato quanto al difensore di fiducia, è causa di nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale deduceva, con un unico motivo, violazione di legge in punto di mancata notifica della data di udienza in camera di consiglio sia al difensore, sia alla parte.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di sorveglianza, l’omesso avviso della data di udienza, tanto all’interessato quanto al difensore di fiducia, è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 21375 del 02/03/2023; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009; Sez. 1, n. 41139 del 17/10/2002).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di sorveglianza, l’omesso avviso della data di udienza all’interessato e al difensore di fiducia è causa di nullità assoluta e generale, rilevabile d’ufficio in ogni fase del processo, dovendosi applicare in tale caso le stesse regole previste per l’omessa citazione dell’imputato e del difensore quando la loro presenza è obbligatoria.

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