La mancata impugnazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata determina la formazione del giudicato?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 9/10/2024 (ud. 9/10/2024, dep. 13/02/2025), n. 6055 (Pres. Boni, Rel. Mancuso)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell’ordinanza, con cui il Tribunale di sorveglianza abbia respinto l’istanza, determina la formazione del giudicato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava una richiesta presentata da un detenuto, in espiazione pena, per ottenere la revoca di un’ordinanza in con la quale lo stesso Ufficio aveva rigettato una richiesta di liberazione anticipata.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di liberazione anticipata, la mancata impugnazione dell’ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza abbia respinto l’istanza determina la formazione del giudicato, sicché rimane precluso l’esame del comportamento nel periodo di detenzione oggetto della prima decisione, se il condannato presenta una nuova richiesta di riduzione della pena (Sez. 1, Sentenza n. 41344 del 14/04/2023; Sez. 1, Sentenza n. 35796 del 08/03/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 1069 del 17/11/2005).

In effetti, proprio alla luce di codesto indirizzo ermeneutico, secondo un altro, una volta respinta l’istanza di riduzione della pena per liberazione anticipata, si forma il giudicato qualora l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza non venga impugnata ovvero il ricorso per cassazione sia rigettato, con la conseguenza che, se il condannato presenta una nuova istanza di riduzione di pena, la successiva decisione soggiace all’effetto preclusivo del precedente giudicato, talché è inibito riprendere in esame il comportamento del condannato durante il periodo di detenzione oggetto della prima decisione, a nulla rilevando che il provvedimento di rigetto sia stato emesso con la clausola “allo stato“, che deve ritenersi tamquam non esset, essendo precluso al giudice modificare gli effetti che discendono ope legis dal provvedimento stesso (Sez. 1, Sentenza n. 2419 del 26/05/1992).

I risvolti applicativi

La mancata impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione anticipata determina la formazione del giudicato, precludendo l’esame del comportamento del detenuto per una nuova richiesta di riduzione della pena.

Leggi anche

Contenuti Correlati