Cass. pen., sez. I, 10/06/2025 (ud. 10/06/2025, dep. 17/07/2025), n. 26183 (Pres. Boni, Rel. Aprile)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un’istanza di affidamento in prova ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), formulando una prognosi negativa per le pendenze giudiziarie relative a reati commessi in epoca recente e per la mancata assunzione di responsabilità di alcuni fatti commessi e per la minimizzazione del proprio ruolo in altri.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019; in precedenza Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, la mancata ammissione degli addebiti non costituisce motivo ostativo, rilevando invece la valutazione dell’accettazione della sentenza e della sanzione, nonché l’evoluzione della personalità del condannato in vista del reinserimento sociale.






