La concessione di una misura alternativa alla detenzione richiede la reperibilità del soggetto?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 5/07/2024 (ud. 5/07/2024, dep. 9/10/2024), n. 37199 (Pres. De Marzo, Rel. Di Fiordalisi)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la concessione di una misura alternativa alla detenzione presuppone la reperibilità del soggetto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava talune richieste di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, stante l’irreperibilità del condannato, reputandosi tale comportamento non compatibile con i benefici richiesti.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa, la quale deduceva inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen..

In particolare, secondo il ricorrente, la dedotta irreperibilità del condannato non poteva essere ritenuta dal giudice di merito quale sintomatica di un suo disinteresse per la procedura, non essendo dipesa da una sua omessa od erronea indicazione di un domicilio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

Nel dettaglio, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, essendo l’irreperibilità incompatibile con la struttura dell’istituto in esame e tale, quindi, da giustificare una declaratoria di inammissibilità de plano da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 1676 del 06/03/2000), ne consegue che l’irreperibilità del condannato ben può essere valutata in chiave negativa dal Tribunale di sorveglianza ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto tale comportamento si pone in netto contrasto con le finalità proprie di detto istituto (Sez. 1, n. 811 del 07/02/1996).

I risvolti applicativi

L’irreperibilità è incompatibile con l’affidamento in prova al servizio sociale e giustifica la dichiarazione di inammissibilità da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza.

Pertanto, il Tribunale può valutare negativamente l’irreperibilità del condannato, poiché contrasta con le finalità dell’istituto.

Leggi anche

Contenuti Correlati