Cass. pen., sez. I, 25/11/2025 (ud. 25/11/2025, dep. 15/01/2026), n. 1745 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incomba sul Tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica sull’effettivo svolgimento della stessa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia disponeva una detenzione domiciliare, rigettando al contempo un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in difetto di attività lavorativa ovvero di attività più genericamente risocializzante idonea a sostenere la misura più ampia.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa del condannato, la quale deduceva travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 ord. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul Tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull’effettivo svolgimento della stessa, pur quando l’istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018).
I risvolti applicativi
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante dichiari di svolgere attività lavorativa, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a esercitare ogni utile potere di controllo e verifica, anche tramite la polizia giudiziaria, sull’effettivo svolgimento dell’attività, anche se l’istante richieda di non assumere informazioni presso il datore di lavoro per evitare pregiudizi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1745 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 25/11/2025
Data Deposito: 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
SILVIA MATTEI CC – 25/11/2025
ANGELO VALERIO LANNA
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che chiedeva il rigetto
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia con provvedimento del 9 settembre 2025 disponeva la detenzione domiciliare di B. H. e rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in difetto di attività lavorativa ovvero di attività più genericamente risocializzante idonea a sostenere la misura più ampia.
La disponibilità di un domicilio idoneo consentiva, per contro, l’accoglimento della istanza subordinata di detenzione domiciliare.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell’art. 47 ord. pen.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nell’affermare l’assenza di attività lavorativa, stante il fatto che B. svolge attività lavorativa; egli, inoltre, e nemmeno su tale aspetto il tribunale ha espresso una valutazione, ha fatto un’offerta risarcitoria ad un ente benefico.
Il provvedimento, dunque, si appaleserebbe errato laddove, a fronte della errata convinzione che l’istante non avesse alcuna attività lavorativa, non ha disposto alcuna indagine.
3. Il Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale, quanto alla allegazione difensiva circa lo svolgimento di un’attività lavorativa, si limita ad affermare che la stessa non sarebbe valida, non soffermandovisi ulteriormente.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, qualora l’istante alleghi di svolgere attività lavorativa, incombe sul tribunale di sorveglianza il dovere di attivare ogni utile potere di controllo e verifica – anche a mezzo della polizia giudiziaria – sull’effettivo svolgimento della stessa, pur quando l’istante abbia chiesto di non assumere informazioni presso il datore di lavoro onde evitare conseguenze pregiudizievoli (Sez. 1, n. 54882 del 12/09/2018, omissis, Rv. 274558 – 01).
Lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, omissis, Rv. 214424 – 01).
In ragione degli insegnamenti sopra richiamati e del fatto che in atti vi sia un’allegazione circa l’attività lavorativa svolta è evidente che il tribunale non si sia adeguato ai medesimi non svolgendo alcuna doverosa attività di controllo e verifica circa l’effettivo svolgimento della stessa, non dando così consistenza alcuna alla affermazione circa l’assenza di valida attività lavorativa, che allo stato risulta, dunque, del tutto apodittica, laddove non in contrasto con le emergenze documentali in atti.
2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo esame.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così deciso il 25 novembre 2025







