In materia di rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, quali sono i presupposti della competenza del Magistrato di sorveglianza?

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Cass. pen., sez. I, 11/12/2025 (ud. 11/12/2025, dep. 19/12/2025), n. 40902 (Pres. Boni, Rel. Di Poscia)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa presuppone la competenza del Magistrato di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori conseguenti la violazione dell’art. 3 CEDU[1] nei confronti di soggetti detenuti o internati.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarava inammissibile, per indeterminatezza dell’oggetto e comunque per carenza di interesse, un reclamo presentato avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Pisa, con il quale era stata accolta solo parzialmente una domanda di indennizzo proposta, ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., quando il reclamante si trovava ristretto in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva, con un unico motivo, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di rimedi risarcitori conseguenti la violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, la competenza del magistrato di sorveglianza presuppone lo stato di restrizione del richiedente al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter Ord. pen.[2] e non viene meno in caso di scarcerazione dello stesso nelle more della decisione, trattandosi di competenza di natura funzionale (Sez. 1, n. 9661 del 17/11/2016).

I risvolti applicativi

In materia di rimedi risarcitori per la violazione dell’art. 3 CEDU, la competenza del Magistrato di sorveglianza presuppone che il richiedente sia detenuto o internato al momento della proposizione del reclamo ex art. 35-ter ord. pen. e permane anche in caso di successiva scarcerazione, trattandosi di competenza funzionale.

[1]Ai sensi del quale: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

[2]Secondo cui: “1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. 2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. 3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2”.

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