Cass. pen., sez. I, 9/01/2025 (ud. 9/01/2025, dep. 27/03/2025), n. 12227 (Pres. Boni, Rel. Binenti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa consiste l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava un reclamo proposto avverso un decreto, con il quale era stata prorogata l’applicazione del regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. pen., nei confronti di una persona sottoposta all’esecuzione della pena dell’ergastolo, in conseguenza delle condanne per i delitti di associazione mafiosa, di omicidio volontario, di turbativa d’asta e di violazione della disciplina sulle armi.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva erronea applicazione dell’art. 41-bis, Ord. pen., e violazione dell’art. 125, cod. proc. pen., per la mera apparenza della motivazione e conseguente nullità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato,
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata[1], si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (fra le altre, Sez. 1 , n. 2660 del 09/10/2018).
I risvolti applicativi
Per la proroga del regime 41-bis, l’accertamento della capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale implica una valutazione di merito che considera tutti gli elementi, anche preesistenti, che confermano la permanenza del pericolo iniziale, sulla base dei parametri indicati dal comma 2-bis della norma, seppure questi non debbano reputarsi di per sé esaustivi.
[1]Ai sensi del quale: “Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.