Il rigetto della richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di fiducia è impugnabile in Cassazione?

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Cass. pen., sez. I, 4/12/2025 (ud. 4/12/2025, dep. 8/01/2026), n. 631 (Pres. De Marzo, Rel. Calaselice)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il rigetto della richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di fiducia sia impugnabile in Cassazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Genova rigettava una richiesta di esecuzione dell’intervento chirurgico prescritto ai sensi dell’art. 11 Ord. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il detenuto (per il tramite dei suoi difensori) il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 11, comma 4 e 12, Ord. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU. 2.1, deducendo che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza poteva essere impugnato ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto reso dal Giudice che procede ai sensi dell’art. 11, comma 12, Ord. pen., concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute – diritto inviolabile della persona – del soggetto che patisce la restrizione carceraria (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022).

I risvolti applicativi

Il rigetto, ai sensi dell’art. 11, comma 12, Ord. pen.[1], della richiesta del detenuto di visita da un sanitario di fiducia è ricorribile per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.[2], in quanto incide sul diritto alla salute, ossia un diritto inviolabile della persona.

[1]Ai sensi del quale: “I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa”.

[2]Secondo cui: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 628 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 22/10/2025

Data Deposito: 08/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

FILIPPO CASA

BARBARA CALASELICE R.G.N. 29010/2025

GIOVANBATTISTA TONA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

avverso il decreto del 11/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

letta la memoria dell’Avv. C. D’A. e L. M., del 15 ottobre 2025, con allegata documentazione, con la quale la difesa ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato il Magistrato di sorveglianza di Genova ha rigettato la richiesta di esecuzione dell’intervento chirurgico prescritto presso l’Ospedale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi dell’art. 11 Ord. pen. proposta nell’interesse dell’odierno ricorrente.

2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite dei difensori, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione all’art. 11, comma 4 e 12, Ord. pen. e vizio di motivazione, nonché violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU. 2.1. Si deduce che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza può essere impugnato ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.

Invero il provvedimento di rigetto, adottato ai sensi dell’art 11, comma 4, Ord. pen., non è soggetto ad alcun mezzo di impugnazione compreso il reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen., ma il provvedimento che respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi a visita medica da parte di un professionista sanitario di propria scelta, di cui all’art. 11, comma 12, Ord. pen. va reputato ricorribile per cassazione perché interferisce con il diritto alla salute inviolabile dell’individuo ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.

Nel caso in esame, il condannato ha chiesto di essere temporaneamente ricoverato in una struttura esterna all’Istituto penitenziario di XXXXXXXXXXXXXXXXX per essere sottoposto, previa preospedalizzazione, a trattamento chirurgico terapeutico di resezione transuretrale di vescica, per neoformazione vegetante di quindici millimetri, come riscontrato e indicato nella cartella clinica estratta dalla Casa circondariale ove il detenuto è ristretto.

Il provvedimento di diniego incide su un diritto soggettivo del detenuto ad essere adeguatamente curato e tale provvedimento di diniego deve essere compiutamente motivato in ordine alle ragioni ostative di sicurezza; sicché questo deve essere reputato ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost.

Nel caso in valutazione, l’istanza proposta era diretta al Magistrato di sorveglianza onde ottenere l’autorizzazione, con le modalità di cui all’art. 11 cit. ritenute più opportune, di eseguire l’intervento chirurgico di resezione in un centro di fiducia del condannato, specificamente indicato (reparto di urologia dell’ospedale di XXXXXXXXXXXXXXXXXX) da effettuarsi in data 11 giugno 2025, con secondo accesso programmato per il 13 giugno 2025, con successivo intervento chirurgico fissato entro fine giugno, come comunicato dal primario del reparto competente.

La struttura è stata indicata perché, in quella sede, il condannato era già stato chirurgicamente trattato e, quindi, in quanto il personale dell’Istituto era già a conoscenza della storia clinica dell’ammalato.

Il Magistrato di sorveglianza, consultata la Direzione dell’Istituto penitenziario, a fronte della relazione espressa in data 10 giugno 2025, ha ritenuto che il trattamento chirurgico non sia connotato da particolare difficoltà tecnica, né da significativi rischi procedurali e che i presidi sanitari genovesi siano idonei a fornire il più appropriato trattamento clinico, segnalando, come luogo di cura esterno, l’indicato Ospedale di XXXXXX per l’esecuzione dell’intervento, comunque, non ancora eseguito alla data del ricorso.

L’intervento chirurgico non riguarda un individuo sano ma un soggetto con le patologie indicate diffusamente (v. p. 5 del ricorso). In quest’ottica, l’unica deroga alla concessione della chiesta autorizzazione dovrebbe derivare da condizioni di sicurezza che, però, non sono state ravvisate dal Magistrato di sorveglianza, peraltro, risultando l’indicato ospedale pugliese dotato di apposito reparto per detenuti.

Si richiama precedente di legittimità che ravvisa l’impugnabilità, ai sensi dell’art 606 lett. b) cod. proc. pen., del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di rigetto della richiesta del detenuto di essere sottoposto, a proprie spese, a trattamenti medico chirurgici e terapeutici da parte di sanitari di fiducia per lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost (Sez. 1, n. 11218 del 18 marzo 2024).

L’art. 11 cit., a parere del ricorrente, non pone alcuna limitazione territoriale nella scelta della struttura sanitaria purché questa sia idonea ad assicurare le cure necessarie e le condizioni di sicurezza.

L’ospedale segnalato presenta, a parere della difesa, tutti i requisiti richiesti perché è una struttura pubblica specializzata che, peraltro, conosce la storia clinica del paziente e per la quale le altre Autorità giudiziarie, per le quali il detenuto e sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, hanno già di espresso il proprio nullaosta.

2.2. Con riferimento all’interesse al proposto ricorso, si deduce che il provvedimento impugnato attiene al diritto fondamentale del detenuto ad essere sottoposto a trattamenti medici e chirurgici presso strutture sanitarie di fiducia.

L’istanza è ancora attuale perché la neoformazione necessita di trattamento chirurgico, a prescindere dalle date originariamente programmate, in quanto il programmato trattamento chirurgico non è stato ancora eseguito.

Nella specie, dunque, il ricorso mira a rimuovere il diniego illegittimo che ha impedito l’accesso alle cure presso una struttura sanitaria di fiducia del detenuto.

Dall’altra parte, si indica, quale finalità positiva, quella di ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione dell’intervento con riprogrammazione delle date.

La patologia ha, infatti, natura continuativa e vi è permanente necessità del trattamento chirurgico che alla data del ricorso, ancorché prescritto in data 1° ottobre 2024, non risulta ancora eseguito.

2.3. Con la memoria da ultimo depositata, in data 15 ottobre 2025, la difesa ha altresì dedotto, quanto all’interesse a ricorrere avverso il provvedimento adottato, che questo è senz’altro attuale, dovendosi rilevare che la recente cartella sanitaria, proveniente dalla Direzione del carcere ove il detenuto ristretto, riporta l’esito della visita urologica eseguita, in data 8 maggio 2025, ed evidenzia che la neoformazione vescicale ha raggiunto maggiori dimensioni e che il monitoraggio carcerario si è rivelato inadeguato perché non ha riscontrato neanche le fasi intermedie di progressione dell’accertata malattia.

In particolare, si deduce che la neoformazione vescicale, inizialmente diagnosticata come “eteroplasia peduncolata di circa 15 mm, esofitica” ha subito una progressione – definita dal ricorrente allarmante – raggiungendo le dimensioni di nove centimetri (v. cartella clinica della Casa Circondariale di Genova -p. 2 e 3 – in cui è riportato l’esito della visita urologica eseguita in data 8 agosto 2025 presso la Casa Circondariale di Genova), insistendo per l’allocazione del ricorrente in un Centro clinico di sua fiducia, tenuto conto dell’inadeguatezza del monitoraggio carcerario e delle strutture esterne cui è stato medio tempore affidato il detenuto.

3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La difesa ha fatto pervenire, con p.e.c. del 15 ottobre 2025, documentazione sanitaria e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.

1.1. Va, preliminarmente riscontrata la sussistenza dell’interesse ad impugnare il provvedimento reitettivo del Magistrato di sorveglianza.

Tale interesse, peraltro, si ricava anche dalle deduzioni, da ultimo, illustrate nella memoria tempestivamente depositata dalla difesa.

Invero, il detenuto, presentava una neoformazione di quindici millimetri ed è stato indicato dalla Direzione sanitaria dell’Istituto ove questi era detenuto, un intervento di asportazione (si prescrive la resezione vescicale transuretrale e si inserisce il paziente in lista di attesa presso l’Ospedale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Alla luce delle deduzioni, da ultimo articolate, poi, questi, all’attualità, presenta un’evoluzione della patologia, posto che la formazione ha subito un incremento di volume, raggiungendo l’indicata dimensione di nove centimetri.

Tanto, peraltro, segnalando, pur prescindendo da tale incremento, che a fronte di un intervento indicato come necessario e programmato anche dalle Autorità sanitarie dell’Istituto ove il detenuto è ristretto, a far data dal 1° ottobre 2024 e, fino alla data del ricorso (e della memoria del 14 ottobre 2025), questo non è stato ancora eseguito.

1.2. Ciò posto, si rileva, quanto alla dedotta lesione del diritto soggettivo del detenuto a scegliere il luogo esterno di cura ove praticare il programmato intervento, che la giurisprudenza di questa Corte ha reputato che le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., non sono soggette ad alcun mezzo di impugnazione, neppure al reclamo giurisdizionale di cui all’art. 35-bis Ord. pen., aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del d. l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge. n. 10 del 2014.

In particolare, si è riscontrato che gli indicati provvedimenti hanno carattere amministrativo, inerente alle modalità della detenzione, e non incidono sulla libertà personale del soggetto, mentre il rimedio introdotto dall’art. 35-bis ha riguardo ai diritti di cui all’art. 3 della CEDU, e che per la tutela dell’integrità fisica del detenuto l’ordinamento prevede l’istituto del differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena (cfr. Sez. 1, n. 32470 del 07/04/2015, Rv. 264292 – 01; nel medesimo senso e cioè che, in tema di ordinamento penitenziario, le ordinanze di rigetto delle istanze di permesso o di ricovero in ospedale, avanzate ex art. 11 Ord. pen., hanno carattere amministrativo, riguardando la regolamentazione del regime carcerario, e pertanto non sono soggette ad alcun mezzo di gravame, Sez. 6, n. 15703 del 25/03/2009, Rv. 243314 – 01).

Si è notato, in definitiva, che l’art. 11 Ord. pen. assicura la tutela del diritto alla salute del detenuto attraverso il servizio sanitario nazionale e la medicina penitenziaria e prevede, in particolare, al comma 11, la possibilità di trasferire i detenuti in strutture sanitarie esterne, ove siano necessarie cure o accertamenti che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti.

Invece, al detenuto, ai sensi del successivo comma 12, è riconosciuto un margine di scelta di farsi assistere da un medico di fiducia che può visitare, a spese del detenuto o che può sottoporre il detenuto a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici “nelle infermerie o nei reparti clinici all’interno degli istituti”.

Sicché, si è ritenuto ricorribile per cassazione il decreto del Magistrato di sorveglianza che respinge la richiesta del detenuto di sottoporsi a visita medica da parte di un professionista di sua scelta. Si è, infatti, affermato che, in tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento di rigetto reso dal Giudice che procede ai sensi dell’art. 11, comma 12, Ord. pen., concernente la richiesta del detenuto di essere visitato da un sanitario di sua fiducia, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto incidente sul diritto alla salute – diritto inviolabile della persona – del soggetto che patisce la restrizione carceraria. (Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 – 01).

Il citato comma 12 “ritaglia”, però, uno spazio limitato alla scelta del detenuto di farsi assistere da medico di fiducia: egli può chiedere di essere visitato a proprie spese da un sanitario di fiducia o di essere sottoposti a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da parte di sanitari di fiducia “nelle infermerie o nei reparti clinici all’interno degli istituti”.

Quindi, l’elemento discriminante è, evidentemente, quello della possibilità di essere sottoposti a visite o a trattamenti medici “all’interno degli istituti”.

Anche il precedente di legittimità citato dal ricorrente (v. p. 5 del ricorso) giunge, in sostanza, a conclusioni conformi a quanto sin qui esposto.

Invero, si afferma che è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., il provvedimento di rigetto della richiesta avanzata dal detenuto, condannato o sottoposto a misura cautelare, ai sensi dell’art. 11, comma 12, Ord. pen. (Sez. 1, n. 39875 del 03/05/2023, Rv. 285370 – 01; Sez. 6, n. 32583 del 13/07/2022, C., Rv. 283620 – 01). Si è pervenuti a tale approdo ermeneutico correttamente osservando che la decisione di rigettare la richiesta dei detenuti e degli internati di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia o di essere sottoposti a “trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa”, incide sul diritto alla salute garantito dall’art. 32, primo comma, Cost.”

Sicché, la ricorribilità avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stata riconosciuta nei (limitati) casi in cui vi è il diniego di un trattamento sanitario o chirurgico “all’interno degli istituti”.

Tali principi, cui il Collegio intende dare continuità, sono relativi, quindi, a fattispecie diverse da quella al vaglio in cui il detenuto, già indirizzato dalla stessa Direzione sanitaria dell’Istituto di pena presso un luogo esterno di cura, dovendo essere sottoposto ad intervento chirurgico, evidentemente non praticabile in carcere ma presso un Ospedale, peraltro, già individuato dal Magistrato di sorveglianza, fa richiesta di essere allocato in altro Ospedale a sua scelta, diverso da quello indicato dall’Amministrazione penitenziaria, sito, peraltro, in luogo geografico distante da quello di detenzione.

Nella sostanza, il ricorrente, nel caso in valutazione, denuncia che, presso la struttura esterna, pur indicata dal Magistrato di sorveglianza della cui adeguatezza non si discute, comunque il paziente resta da tempo in lista di attesa, con una prescrizione di intervento che risale al 1° ottobre 2024, mentre presso altra struttura, da lui reperita, avrebbe già praticato l’intervento, programmato nel mese di giugno 2025 o, comunque, per una data successiva, da riprogrammare. Tanto, visto anche il considerevole incremento della neoformazione, non rilevata dalla Direzione sanitaria tempestivamente e, comunque, divenuta tale da rendere ancora più attuale la necessità di procedere all’intervento presso luogo esterno di cura, ancorché diverso indicato dalla Amministrazione penitenziaria.

1.3. In tale prospettiva, si rileva che, se è vero che non sembra ravvisarsi, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale ripotata, in via generale, un diritto del detenuto a scegliere il luogo esterno di cura, nella specie, all’allocazione presso quello indicato dal Magistrato di sorveglianza come idoneo e adatto alla tipologia di intervento necessaria per le condizioni di salute del detenuto, non si è ancora provveduto, da oltre un anno, né alla data del ricorso.

A fronte di tale prospettazione, si deve riscontrare che il provvedimento censurato, da un lato, non svolge alcuna motivazione circa eventuali esigenze attenenti al profilo della sicurezza e prevenzione del rischio di consumazione di reati da parte del condannato, ove autorizzato a recarsi nel luogo di cura esterno diverso da quello indicato

dall’Amministrazione e posto a molti chilometri di distanza dal luogo di detenzione. Tanto, considerato che il provvedimento adottato dal Magistrato presuppone un rapporto costante tra la Direzione del carcere e quell’Ospedale nell’ambito del servizio complessivo di tutela della salute garantito dall’art. 11 ord. pen.

Dall’altro, il provvedimento prende in considerazione una posizione che, in definitiva, finisce per essere assimilabile a quella del detenuto che non può essere sottoposto a cura o intervento chirurgico in carcere, visto che l’intervento, ancorché prescritto e programmato da oltre un anno presso un luogo esterno di cura, non è stato eseguito.

La motivazione del provvedimento, sul punto, è carente perché non illustra l’eventuale incidenza di tale lasso temporale sulle condizioni di salute del detenuto, né rende conto di accertamenti successivi, onde verificare se il mancato espletamento del programmato intervento incida o meno sulle condizioni di salute del detenuto aggravandole, così da rendere conto dell’assenza di ogni lesione del diritto del detenuto a un trattamento sanitario adeguato alle sue condizioni patologiche all’attualità.

2. Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento perché il Magistrato integri i riscontrati vizi motivazionali (v. § 1.3.) anche attraverso ulteriori accertamenti, ove reputati necessari.

Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute del detenuto che si commentano nel presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Genova.

Così è deciso, 22/10/2025

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