Cass. pen., sez. I, 11/07/2024 (ud. 11/07/2024, dep. 7/11/2024), n. 41137 (Pres. Di Nicola, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice può considerare la situazione economica dell’intero nucleo familiare per valutare le condizioni per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria – provvedendo, in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 666, 667 comma 4, e 678 comma 1-bis, cod. proc. pen., su un’istanza di remissione del debito per spese di giustizia – la respingeva, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo la violazione degli artt. 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e 125 cod. proc. pen..
In particolare, tra le argomentazioni addotte dal ricorrente, si sosteneva come il Giudice di merito avrebbe fatto un arbitrario riferimento alle sostanze economiche di soggetti diversi dall’obbligato e, segnatamente, sulla madre.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel valutare il requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, il Giudice può fare riferimento alla situazione dell’intero nucleo familiare dell’interessato, essendo ciò consentito, previa concreta valutazione dell’effettiva incidenza delle risorse familiari in discorso sulle condizioni individuali di vita del condannato (Sez. 1, n. 18885 del 28/02/2019; Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012).
I risvolti applicativi
Il giudice può considerare la situazione economica dell’intero nucleo familiare per la remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere, previa valutazione dell’effettivo impatto delle risorse familiari sulle condizioni di vita del condannato.