Cass. pen., sez. VI, 10/12/2025 (ud. 10/12/2025, dep. 19/12/2025), n. 40852 (Pres. De Amicis, Rel. Di Geronimo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se i provvedimenti, che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, siano ricorribili per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (che, com’è noto, prevede al primo periodo quanto segue: “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”).
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Un giudice dell’udienza preliminare rigettava una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di colloqui telefonici e in videochiamata.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’istante proponeva appello, successivamente convertito in ricorso per Cassazione, con il quale si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, assumendo che il procedimento, per il quale era in atto la misura cautelare custodiale, non era più in fase di indagine, essendo stato già ammesso il rito abbreviato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, osservava in via preliminare che i provvedimenti, che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, sono ricorribili per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. 4, n. 17696 del 28/3/2024).
I risvolti applicativi
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., in quanto idonei a incidere sull’afflittività della misura cautelare, mentre non sono appellabili ex art. 310 c.p.p., non configurandosi come ordinanze in materia di misure cautelari.







