Cass. pen., sez. I, 25/11/2025 (ud. 25/11/2025, dep. 31/12/2025), n. 41893 (Pres. De Marzo, Rel. Mattei)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa debba verificare il giudice ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva un’istanza di detenzione domiciliare formulata ex art. 47-quinquies Ord. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti la concessione della misura alternativa alla detenzione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale ai “fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa” (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale ex art. 47-quinquies L. 26 luglio 1975, n. 354, il giudice deve accertare i presupposti formali, escludere il pericolo concreto di nuovi reati e verificare la possibilità di reinserimento sociale del condannato, requisito necessario per l’ammissione alla misura, nonché l’effettivo esercizio delle cure parentali verso figli minori di dieci anni (circostanza, questa, che giustifica l’estensione della misura alternativa).
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può: a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell’entità della pena residua”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41893 Anno 2025
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: MATTEI SILVIA
Data Udienza: 25/11/2025
Data Deposito: 31/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
SILVIA MATTEI CC – 25/11/2025
R.G.N. 26254/2025
MARIA GRECA ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Palermo
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 4 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Palermo respingeva l’istanza di detenzione domiciliare formulata dalla ricorrente ex art. 47-quinquies Ord. pen.
Il Tribunale, osservato che l’istanza era valutabile ai sensi del comma 1-bis della norma citata, rilevava che talune circostanze ostavano al suo accoglimento ovvero: il fatto che la detenuta, pur osservando una corretta detenzione intramuraria e pur partecipando alle attività trattamentali, negasse ogni responsabilità in ordine al grave reato per il quale è stata condannata alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio pluriaggravato ai danni del coniuge; la gravità del reato commesso con fredda preordinazione e con condotta perdurata nel tempo.
Osservava che la mancanza di una qualsiasi revisione critica delle proprie azioni non consentiva di formulare una prognosi positiva sulla futura astensione dal commettere nuovamente gravi delitti ai danni di altri familiari, ove ella dovesse riattraversare una crisi motivazionale analoga a quella che l’ha indotta a uccidere il marito e che, le pur rilevanti esigenze di tutela della prole, devono essere bilanciate con le esigenze di tutela della collettività. Evidenziava, infine, che all’istante era stata applicata la pena accessoria della sospensione dalla potestà genitoriale, sanzione che si applica qualora sia connessa a comportamenti potenzialmente pregiudizievoli per la prole.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell’interessata, articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquies Ord. pen. e denuncia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai presupposti legittimanti la concessione della misura alternativa alla detenzione.
Ricostruita la vicenda cautelare della ricorrente, osserva che nel corso del procedimento era stato sempre escluso il pericolo di fuga, che l’istruttoria espletata dal Tribunale di sorveglianza non ha evidenziato precedenti penali ulteriori rispetto a quello per il quale era in espiazione la pena o pendenze, collegamenti con la criminalità organizzata o sottoposizione a misure di prevenzione, che la relazione di sintesi ha evidenziato una corretta condotta carceraria e un nucleo familiare di provenienza estraneo a logiche criminali.
Tanto premesso, censura la decisione per essere basata su motivazioni illogiche e contraddittorie rispetto alle finalità dell’istituto, essendosi fondata sulla mancata ammissione di responsabilità, nonostante la giurisprudenza abbia costantemente escluso la rilevanza di tale circostanza, attribuendo, invece, rilevanza alla partecipazione al processo di rieducazione; per aver individuato, in modo avulso da concreti riferimenti fattuali, il pericolo di azioni omicidiarie a carico di altri familiari conviventi; per aver sottovalutato o del tutto obliato gli elementi positivi emergenti dalla relazione di sintesi e da quella della psicologa esperta ex art 80 Ord. pen.
Contesta altresì la fondatezza dell’argomentazione relativa alla pena accessoria, trattandosi di sanzione che segue ex lege, alle condanne superiori ai cinque anni di reclusione e rilevando che l’art. 47-quinquies Ord. pen. non esclude l’applicabilità dell’istituto anche in favore di chi si è macchiato di gravi reati o di chi è colpito dalla pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale, che non risulta collegata a condotte pregiudizievoli per il figlio.
Ai fini dell’autosufficienza del ricorso, la ricorrente ha allegato l’estratto per riassunto dell’atto di nascita del figlio minore, la sentenza della Corte di cassazione n. 161 del 2023, le informazioni fornite dalla Questura di Palermo il 4.6.2025, il documento di sintesi dell’area trattamentale della casa circondariale …, la relazione della psicologa esperta ex art. 80 Ord. pen.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che l’ordinanza impugnata si è confrontata con i contenuti dell’istanza del detenuto e con i presupposti applicativi della norma di cui all’art. 47-quinquies, comma 1-bis Ord. pen., ritenendoli insussistenti sulla scorta di un giudizio tipicamente di fatto che, in quanto sorretto da un adeguato e coerente percorso argomentativo, non è sindacabile dalla Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2.La detenzione domiciliare speciale si applica in presenza di presupposti oggettivi e soggettivi.
Quelli oggettivi attengono all’entità della pena espiata (non inferiore ad un terzo della pena o a quindici anni in caso di ergastolo) e alla presenza di prole di età inferiore ai dieci anni. Il comma 1 bis dell’art. 47-quinquies Ord. pen. prevede, tuttavia, che l’espiazione della porzione di pena sopra indicata possa avvenire anche in detenzione domiciliare presso l’abitazione o presso le strutture indicate, ove non ricorra pericolo di fuga o pericolo di reiterazione di reati.
Quelli soggettivi attengono alla possibilità di ripristinare la convivenza con i figli e alla capacità criminale dell’interessato da valutare ai fini del pericolo di reiterazione di reati.
Nella valutazione dei presupposti soggettivi, pertanto, il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione di tipo prognostico secondo i consueti parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e, quindi, tenendo conto della gravità del reato desunta dagli elementi di cui al comma 1 nn. 1, 2 e 3, nonché della capacità a delinquere desunta dai motivi a delinquere, dai precedenti penali in genere dalla condotta e dalla vita del reo precedente il reato, dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Pur nella necessità di assicurare protezione e pieno sviluppo ai minori, incolpevoli e bisognosi del rapporto quotidiano e delle cure del genitore detenuto, infatti, la giurisprudenza ha sottolineato la necessità di operare <<una verifica comparativa complessiva>>, bilanciando in concreto le esigenze di sicurezza e di difesa sociale con quelle del soggetto debole bisognoso di assistenza genitoriale (Sez. 1, sentenza n. 7451 del 09/12/2020 (dep. 25/02/2021), Rv. 280557). << Ai fini dell’applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354, il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l’ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa>>. (Sez. 1, n. 47092 del 19/07/2018, Rv 274481-01).
2. Tanto premesso sui presupposti per la concessione della misura alternativa, così come interpretata dalla giurisprudenza, si osserva che il Tribunale di sorveglianza di Palermo, pur avendo enunciato gli elementi positivi emersi dall’istruttoria (corretta condotta intramuraria, partecipazione ad attività trattamentali), ha rigettato la domanda ritenendo sussistente il pericolo di recidiva, argomentato sia dalla negazione della responsabilità rispetto al grave delitto, sia dalla gravità del reato desunta dalla particolare intensità del dolo, quale evincibile dalla lucida preordinazione del reato, dalla gratuita ferocia in assenza di condotte maltrattanti e della perpetuazione nel tempo della volontà omicida. Con riferimento alla negazione della responsabilità ha osservato che la mancanza di qualsiasi revisione critica del proprio agito rende ancora concreto il pericolo di reiterazione nei confronti di familiari conviventi ove ella dovesse <<attraversare una crisi motivazionale simile a quella che l’ha indotta ad uccidere il marito>>.
Ebbene, si osserva che la censura sollevata dal ricorrente coglie nel segno laddove evidenzia che la motivazione addotta a fondamento del rigetto pecca di astrattezza con riferimento all’individuazione degli elementi dai quali desumere il rischio di recidiva. Il Tribunale non ha chiarito le condizioni nelle quali potrebbe determinarsi un pericolo di reiterazione del reato, non avendo illustrato cosa intenda per <<crisi motivazionale>> e in quali circostanze potrebbe ricrearsi una situazione analoga, in tal modo non consentendo neanche di valutare se il rischio ravvisato possa essere, eventualmente, fronteggiato con le prescrizioni di cui all’art. 284, cmma 2 cod. proc. pen.
D’altro canto, ai fini della valutazione in oggetto rileva non tanto l’ammissione della propria responsabilità rispetto al reato per il quale è in corso l’espiazione della pena, dovendosi, piuttosto, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l’evoluzione della personalità. Sotto tale profilo, in particolare, si osserva che manca nell’argomentazione del Tribunale la valutazione della condotta carceraria quale indice dell’accettazione della pena (laddove si descrive una corretta condotta, un buon rapporto con le altre detenute e con il personale, la costante e interessata partecipazione alle attività proposte), circostanza che, in sé, può essere indicativa di un percorso di progressiva adesione alle regole dell’ordinamento, così come non risultano valutate le ulteriori circostanze emergenti dalla relazione di sintesi e della Questura, con riferimento alla situazione familiare, alla vita anteatta, all’assenza di legami con ambienti criminali, né, invero, la corretta condotta tenuta nel periodo di arresti domiciliari, durante il quale non risulta che ella abbia disatteso mai le prescrizioni.
Ne consegue che, la valutazione del tribunale di Sorveglianza, nel basarsi solo su parte dei parametri o, comunque, nel non operare una valutazione comparativa e complessiva degli elementi favorevoli e contrari, non ha rispettato i criteri fissati dall’art. 47-quinquies Ord. pen., così come esplicitati dalla giurisprudenza.
Per concludere, si osserva che l’argomento relativo alla pena accessoria non sembra pertinente nel caso in esame, posto che la sanzione accessoria segue ex lege la condanna a pena superiore agli anni cinque e che l’art. 47-quinquies Ord. pen. non subordina né esplicitamente né implicitamente la concessione della misura alternativa all’assenza della pena accessoria.
3. Alla luce delle argomentazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo affinchè, libero nella determinazione finale, effettui nuova valutazione nel rispetto dei principi enunciati, colmando le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così è deciso, 25/11/2025







