Cass. pen., sez. I, 7/10/2025 (ud. 7/10/2025, dep. 4/12/2025), n. 39379 (Pres. Mogini, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada individuato il Magistrato di sorveglianza territorialmente competente di cui all’art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689 che, com’è noto, prevede quanto segue: “La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice. Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l’effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l’inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Napoli, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere, sollevava un conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro il quale, in precedenza, si era ritenuto incompetente, e aveva rimesso gli atti alla Corte di Cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva come il conflitto in questione dovesse essere risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, luogo dove risiedeva il condannato e dove doveva essere eseguita la misura alternativa.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente di cui all’art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell’art. 62 della citata legge, ha emesso l’ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024; si veda anche Sez. 1, n. 30262 del 28/05/2025).
I risvolti applicativi
Il magistrato di sorveglianza competente ai sensi dell’art. 56 L. 689/1981 è quello del luogo in cui la pena sostitutiva è concretamente eseguita, anche se diverso dal magistrato che ha emesso l’ordinanza relativa alle modalità esecutive.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39379 Anno 2025
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 07/10/2025
Data Deposito: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA
MICAELA SERENA CURAMI
RAFFAELLO MAGI
– Relatore –
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
Magistrato di sorveglianza di Napoli
nei confronti del Magistrato di Sorveglianza Catanzaro
con ordinanza del 27/05/2025;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha chiesto attribuirsi la competenza al Magistrato di sorveglianza di Catanzaro;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in data 27 maggio 2025, depositata il 19 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Napoli, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sull’autorizzazione richiesta nell’interesse di M. Z., in regime di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare in Gioia Tauro, di partecipare ai colloqui periodici organizzati dal Serd di P., ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro il quale, in precedenza, si era ritenuto incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen.
2. Il magistrato di sorveglianza di Napoli ha declinato la propria competenza sulla scorta delle seguenti considerazioni:
– M. Z. era stato ammesso, il 2 dicembre 2024, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, al differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, l. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) per la durata di un anno, inizialmente da svolgersi presso una comunità terapeutica in Lamezia Terme. In quel provvedimento si è determinata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, avente giurisdizione sul luogo di esecuzione della misura;
– il condannato era stato, poi, autorizzato dall’Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, con provvedimento in data 24 aprile 2025, allo svolgimento del programma terapeutico ambulatoriale, da svolgersi sul territorio di residenza (Gioia Tauro) così come elaborato dal Serd di P.;
– investito della richiesta di partecipare ai colloqui periodici organizzati dal Serd di P., ritenendosi incompetente, il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro aveva trasmesso gli atti all’Ufficio di sorveglianza di Napoli, così contraddicendo i precedenti provvedimenti e senza rendere comprensibili le ragioni della rivisitazione della competenza. Ciò premesso, riteneva sussistente il conflitto negativo di competenza, della cui soluzione investiva questa Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, poiché dal rifiuto dei due magistrati di sorveglianza – tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità, consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, omissis, Rv. 243955; Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, omissis, Rv. 230544) – di conoscere dello stesso procedimento consegue una situazione di stasi, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a procedere del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, luogo dove risiede il condannato e dove dev’essere eseguita la misura alternativa.
La competenza della magistratura di sorveglianza è disciplinata dall’art. 677 cod. proc. pen. e, nel caso di specie, dev’essere applicata la regola generale posta in materia di competenza per le attività da svolgere dinanzi al magistrato di sorveglianza, contenuta nell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. che prevede che «quando l’interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio».
La competenza, quindi, a provvedere sull’istanza indicata in epigrafe non si radica in capo all’Ufficio di sorveglianza che ha emesso l’ordinanza ammissiva alla misura alternativa, perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l’esecuzione della misura stessa che, nel caso di specie, è il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria.
E, del resto, questa Corte ha in tal senso statuito con riferimento alla competenza riguardo alla fase esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, affermando che «il magistrato di sorveglianza territorialmente competente di cui all’art. 56 legge 30 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va individuato in quello del luogo della effettiva esecuzione della pena sostitutiva, pur se diverso da quello che, ai sensi dell’art. 62 della citata legge, ha emesso l’ordinanza indicativa delle sue modalità esecutive» (Sez. 1, n. 42346 del 11/10/2024, Rv. 287149 – 01; si veda anche Sez. 1, n. 30262 del 28/05/2025, omissis, n.m.).
3. Dev’essere, dunque, affermata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria, rientrando nei poteri del Collegio l’individuazione e la determinazione della competenza di un “terzo giudice”, il quale non abbia, o nei cui confronti non sia stato, promosso il regolamento di competenza (Sez. 1, n. 5610 del 26/01/2022, Rv. 282724 – 01; Sez. 1, n. 33379 del 23/06/2015, Rv. 264619 – 01).
Gli atti devono essere ad esso immediatamente trasmessi per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 07/10/2025







