Cass. pen., sez. II, 23/12/2025 (ud. 23/12/2025, dep. 15/01/2026), n. 1711 (Pres. Messini D’Agostini, Rel. Agostinacchio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando sia ammesso il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Messina rigettava un appello proposto avverso un decreto emesso dal Tribunale della medesima città – sezione misure di prevenzione, applicativo della misura della sorveglianza speciale per anni due, con divieto di soggiorno nel Comune di residenza.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per Cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016).
I risvolti applicativi
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011[1], il ricorso per Cassazione contro misure di prevenzione personali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, in cui va compresa la motivazione inesistente o meramente apparente derivante dall’omessa valutazione di un elemento potenzialmente decisivo ai fini del giudizio.
[1]Ai sensi del quale: “Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo”.







