Cass. pen., sez. V, 16/09/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 13/11/2025), n. 37141 (Pres. Miccoli, Rel. Cirillo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è ammesso il ricorso per Cassazione nel procedimento di prevenzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Misure di prevenzione, confermava un decreto con il quale il Tribunale della medesima aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, senza obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di un anno.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del prevenuto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014).
I risvolti applicativi
Posto che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, da ciò discende che i vizi di motivazione non sono deducibili, salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37141 Anno 2025
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 16/09/2025
Data Deposito: 13/11/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI – Presidente – Sent. n. sez. 1264/2025
ALFREDO GUARDIANO CC – 16/09/2025
ANDREINA OCCHIPINTI R.G.N. 17819/2025
MICHELE CUOCO
PIERANGELO CIRILLO – Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
B. I. nato a … il …
avverso il decreto del 01/04/2025 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale TOMASO
EPIDENDIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
1. Con decreto del 1° aprile 2025, la Corte di appello di Roma, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva applicato nei confronti di B. I. la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, senza obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di un anno.
I giudici di merito hanno ravvisato la pericolosità sociale, di cui all’art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011, ritenendo che il proposto «vivesse abitualmente, senza soluzioni di continuità, con il provento di delitti lucro genetici», dando particolarmente rilievo ai delitti commessi in violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti.
2. Avverso il decreto della Corte di appello, il B. ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 1, 4 e 10 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Il ricorrente contesta l’applicazione della misura di prevenzione, sostenendo che: i giudici di merito non avrebbero accertato se i delitti avessero effettivamente generato redditi in capo al proposto né l’eventuale sproporzione tra i beni da lui posseduti e redditi da lui dichiarati; non avrebbero dato rilievo al fatto che il proposto svolgesse una lecita attività lavorativa, solo perché il datore di lavoro era il figlio; avrebbero ritenuto rilevanti anche a precedenti relativi a contravvenzioni, a delitti in materia di armi e a reati contro la persona.
Gli unici elementi di fatto realmente significativi ai fini dell’applicazione della misura, secondo il ricorrente, sarebbero la sentenza di “patteggiamento” per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e il «procedimento penale avente ad oggetto 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish». Con riferimento a quest’ultimo fatto, il ricorrente, però, contesta il giudizio di responsabilità, sebbene sia intervenuta sentenza irrevocabile.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di legge penale, in relazione agli artt. 6 e 10 del d.lgs. n. 159 del 2011.
Contesta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha affermato che neppure l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari avrebbe fatto desistere il proposto dalla prosecuzione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricorrente sostiene che sarebbero «affermazioni false», atteso che il proposto, dopo l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, non avrebbe posto in essere alcuna attività delittuosa.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
Contesta l’applicazione della misura di prevenzione, sostenendo che il Tribunale di Roma avrebbe «imposto apoditticamente allo I. una serie di prescrizioni incidenti su diritti costituzionalmente tutelati».
Contesta la prescrizione di osservare le leggi penali, sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto necessariamente selezionare le leggi da rispettare.
Contesta l’obbligo di non associarsi abitualmente a condannati o soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sostenendo che tale prescrizione sarebbe «fondata unicamente sul titolo di reato: la condanna per il reato associativo».
Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe dovuto condannare il ricorrente alle spese di giudizio, avendo precisato che l’obbligo di non partecipare a pubbliche riunioni andava riferito alle sole riunioni in luogo pubblico.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo e il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente, essendo entrambi diretti a contestare la motivazione del provvedimento impugnato – sono inammissibili.
I motivi, sebbene ricondotti dal ricorrente anche al vizio di violazione di legge, nella sostanza, consistono in generiche censure alla motivazione del provvedimento.
Al riguardo, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, omissis, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, omissis, Rv. 261590).
Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello ha ampiamente motivato sul giudizio di pericolosità, dando rilievo a tutta una serie di reati «lucro genetici» e, in particolare, a quelli commessi in violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, molti dei quali accertati con sentenza passata in giudicato o con sentenza confermata in appello (cfr. pagine 3 e ss. del provvedimento impugnato).
Quanto al lavoro che il proposto svolgerebbe presso l’azienda del figlio, la Corte di appello ha ritenuto di attribuire scarso significato alle deduzioni della difesa relative a tale elemento, atteso che: la pericolosità sussiste anche quando il proposto tragga anche solo in parte le risorse per il proprio mantenimento da attività delittuosa; nel caso in esame, i redditi netti risultanti dalle poche buste paga prodotte erano di estrema modestia; la documentazione a supporto di tale circostanza, costituita dalle buste paga, non risultava verificata; la sede operativa dell’impresa, come risultante dalle buste paga, coincideva con l’abitazione nella quale risiedevano il proposto e il figlio, nel cui garage venivano stoccate e spacciate le sostanze stupefacenti.
Del tutto generica e meramente assertiva, infine, risulta l’affermazione che il proposto, dopo l’applicazione della misura degli arresti domiciliari, non avrebbe posto in essere alcuna attività delittuosa.
1.2. Il terzo motivo è inammissibile.
Il motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Le argomentazioni sembrano alquanto confuse e (almeno in parte) neppure relative al provvedimento
impugnato, come emerge dal riferimento che il ricorrente fa a tale Iovinella e a una presunta condanna per reato associativo, che sarebbe citata a pagina 48 del decreto impugnato, che in realtà si compone di sole undici pagine.
Manifestamente infondata è anche la deduzione relativa alla condanna alle spese di giudizio, atteso che la Corte di appello ha integralmente confermato il provvedimento di primo grado e si è limitata a rilevare l’infondatezza di alcune argomentazioni difensive, che si basavano sul presupposto che vi fosse un obbligo di non partecipare alle riunioni in luogo aperto al pubblico.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 settembre 2025







