Quali sono le categorie di delitto che giustificano l’applicazione di misure basate sulla pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011?

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Cass. pen., sez. V, 7/11/2024 (ud. 7/11/2024, dep. 30/01/2025), n. 3882 (Pres. Miccoli, Rel. Occhipinti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali sono le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 che, come è noto, dispone quanto segue: “I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: (…) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello de l’Aquila, in parziale riforma di un provvedimento emesso dal Tribunale della medesima città, riduceva ad anni due la durata della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale ed eliminava la prescrizione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, confermando il provvedimento impugnato nelle restanti statuizioni.

Ciò posto, avverso questa decisione proponevano ricorso per Cassazione ambedue i prevenuti, per il tramite dei loro difensori, che, tra i motivi ivi addotti, deducevano violazione di legge in relazione agli artt. 4 e 6 del d.lgs. 159/2011 e vizio di motivazione in ordine al giudizio di sussistenza della pericolosità sociale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le “categorie di delitto”, legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito — da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione -: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia lungo un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (tra le tante, Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019).

I risvolti applicativi

Le “categorie di delitto” che giustificano l’applicazione di misure basate sulla pericolosità generica, secondo l’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, devono soddisfare tre requisiti: i delitti devono essere abituali (commessi su un lungo periodo), aver generato profitti per il soggetto e aver costituito, o almeno essere stati una rilevante fonte di reddito per lui in un determinato periodo.

Questi elementi, inoltre, perché possano rilevare ai fini del giudizio de quo, devono essere supportati da fatti concreti e motivati dal giudice.

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