Cass. pen., sez. I, 9/10/2024 (ud. 9/10/2024, dep. 13/02/2025), n. 6057 (Pres. Boni, Rel. Mancuso)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava qual è il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. “a”, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159[1].
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Chieti disponeva la misura di prevenzione patrimoniale della confisca con riguardo a beni intestati a taluni soggetti.
Ciò posto, costoro rivolgevano un’istanza al Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca del suddetto decreto ma siffatto organo giudicante, dal canto suo, dichiarava inammissibile codesta istanza, rilevando, fra l’altro: che essa era infondata; che gli istanti avrebbero dovuto esperire, in base alla giurisprudenza di legittimità, il rimedio della richiesta di revocazione prevista dall’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, non quello dell’incidente di esecuzione; che l’istanza era inammissibile anche perché una precedente istanza, basata sulla sopravvenuta pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019, era stata già rigettata con ordinanza del Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 7 marzo 2023.
La difesa degli istanti, a fronte di questo provvedimento, ricorrevano per Cassazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. “a”,d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all’art. 28, comma 2, del d.lgs. citato[2] e non, invece, quello dell’incidente di esecuzione (Sez. U, sentenza n. 3513 del 16/12/2021).
I risvolti applicativi
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio contro il provvedimento definitivo di confisca per pericolosità generica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è la richiesta di revocazione ai sensi dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, e non l’incidente di esecuzione.
[1]Ai sensi del quale: “I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi”.
[2]Secondo cui: “In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l’applicazione della misura”.





