Cass. pen., sez. V, 15/07/2025 (ud. 15/07/2025, dep. 4/09/2025), n. 30250 (Pres. Miccoli, Rel. Tudino)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento di un ricorso in appello presentato da una terza interessata, revocava la confisca di due immobili, nonché di alcuni rapporti finanziari, confermando, invece, un decreto emesso dal Tribunale della medesima città di confisca del saldo riguardante una carta postepay.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa della terza interessata la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 10, comma 3, e 27 D.Lgs. 159/11 con riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale di cui all’art. 24 del medesimo decreto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in “tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il prevenuto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente come beni nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava, pertanto, l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità degli stessi onde sottrarli alla confisca” (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023).
I risvolti applicativi
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro e la confisca possono riguardare beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi, se riconducibili al prevenuto, spettando a costoro provare l’esclusiva disponibilità per escluderli dalla misura.







